Libera Professione
Una volta conseguito il diploma di laurea, l’ostetrica può scegliere di lavorare in autonomia come libera professionista.
L'ostetrica che decide di lavorare in libera professione esercita in piena autonomia e responsabilità, in associazione o individualmente, a domicilio della donna o presso spazi dedicati, mettendo in campo le sue competenze.
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La libera professionista ostetrica assiste in continuità la donna in tutte le fasi della vita e la coppia e il neonato durante il percorso nascita.
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ADEMPIMENTI PRINCIPALI
Iscrizione all’Albo della professione ostetrica – Comunicazione inizio/cessazione attività libero professionale
L'iscrizione all’Albo è obbligatoria a tutte le professioniste che operano sia in regime di dipendente pubblico e privato sia in ambito libero professionale.
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L'ordine le chiede di compilare l'apposito MODULO e inviarlo per PEC all'indirizzo ostetricheapfm@arubapec.it, al fine di:
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Comunicare l’inizio dell’attività libero professionale o la cessazione attività da libera professionista.
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Dare il consenso ad inserire il nominativo e dati, da Lei indicati, nell’elenco libere professioniste pubblicato nel sito dell’Ordine interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo.
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Effettuare un censimento di tutte le libere professioniste presenti sul territorio italiano per portare avanti le problematiche inerenti alla libera professione nei tavoli istituzionali (questione INPS, “borsa” ostetrica, …).
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Dall'Aprile del 2009 (Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.2/2009) è obbligatorio per tutte gli iscritti agli Ordini Professionali e professionisti che operano in regime di libera professione di possedere un indirizzo di PEC.
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E possibile scaricare l'apposito MODULO richiesta PEC per attivazione tramite l’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo.
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APERTURA DELLA PARTITA IVA
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Nelle dichiarazione di inizio di attività, da presentare all’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati personali, è necessario indicare:
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Il codice attività (tabella ATECO 2007) che per le ostetriche è: 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (non classificate altrove);
IVA - Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.
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Tutte le altre prestazioni effettuate, diverse da quelle sanitarie, sono soggette a IVA nella misura di legge (docenze, tutoraggi, corsi, …).
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INPS
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Dopo 30 giorni dall’apertura della P.Iva si deve procedere all’Iscrizione alla gestione INPS commercianti (Legge speciale n.249 del 7 agosto 1990, avendo escluso le ostetriche dalla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 sull'assegnazione alla gestione separata).
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La gestione separata è prevista solo per le dipendenti part-time che svolgono anche la libera professione.
Dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfettario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35% sul totale del reddito.
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E' importante sapere che, nonostante l’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, NON è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.
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INPS - Aggiornamento 24 giugno 2021
- Circolare FNOPO 34/2021 - L’INPS ha inviato richieste di Restituzione delle agevolazioni dei contributi previdenziali, da parte delle ostetriche libere professioniste, di cui alla legge n. 190/2014 e ss. mm. ii....
- Circolare FNOPO 36/2021 - la FNOPO ha deliberato di chiedere agli OPO territoriali di quantificare ed indicare i relativi nomi degli iscritti che hanno ricevuto tali richieste dall’Inps. Difatti, solo attraverso l’esame delle singole richieste ricevuta dall’Inps per lo specifico problema sarà possibile verificare un eventuale interlocuzione con l’Inps.
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Parere del commercialista della FNOPO sui contribuzione INPS da versare da parte delle ostetriche libere professioniste.
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REGIME FISCALE
E' importante sapere che non è possibile svolgere l’attività con il metodo delle “prestazioni occasionali”, vietate per tutti i professionisti appartenenti ad un albo professionale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 41/E/2020).
Pertanto si rende necessaria l’apertura della P. Iva in regime ordinario o agevolato. In base al possesso di determinati requisiti si può rientrare in un regime fiscale agevolato che comporta una tassazione più bassa rispetto a quello ordinario.
RICEVUTARIO SANITARIO PER EMISSIONE FATTURE
L'ostetrica ha l’obbligo di emettere fattura rispetto alla prestazione svolta. La fatturazione va eseguita con numerazione progressiva, specificando, nel rispetto della privacy dell’assistito, il tipo di prestazione svolta. Le prestazioni ostetriche richiedono l’apposizione sulla fattura della marca da bollo di 2,00 euro nel caso in cui il pagamento sia superiore a 77,67 euro.
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Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020 estendendo al 2020, stabilisce il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. La disposizione non ha subito modifiche in sede di esame del testo in Commissione Finanze della Camera.
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Al contrario, restano soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie, come ad esempio quelle di consulenza oppure relative alla cessione di beni strumentali.
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SISTEMA TESSERA SANITARIA
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Vige l’obbligo trasmissione fatture tramite il sistema tessera sanitaria il DM 1.9.16 con il quale si impone l’obbligo a del comparto sanita’ (oltre ai medici gia’ interessati dallo scorso anno) di comunicare i dati relativi alle prestazioni effettuate in via telematica, al fine di consentirne all’amministrazione la redazione del mod. 730 precompilato dei loro clienti.
Per iscriversi è necessario registrarsi al sito Sistema Tessere Sanitarie:
https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/menu.jsf
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Si fa presente che la materia fiscale è in continuo aggiornamento e pertanto si consiglia quindi all’ostetrica libera professionista, almeno inizialmente, di contattare un commercialista che curi gli aspetti economici dell’attività lavorativa e si occupi della trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.
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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
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Essendo la professione ostetrica esposta a rischio di contenzioso sia civile che penale, si raccomanda all’ostetrica libera professionista di contattare una compagnia assicurativa che si occupi di curare gli aspetti civili e legali della propria attività. Il massimale scelto può inizialmente basarsi sul tipo di servizi offerti.
La FNOPO (circolare 40/2021) ha stipulato una convenzione con Berkshire Hathaway Insurance, rappresentanza generale per l’Italia, con particolari vantaggi per le ostetriche che lavorano in libera professione e dipendenti.
​Per informazioni accedete direttamente al portale messo a disposizione dalla FNOPO https://www.fnopo.aon.it/
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PUBBLICITA' SANITARIA
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Per dare visibilità alla propria attività possono risultare utili la creazione di brochures o siti internet in cui fare divulgazione, l’organizzazione di eventi gratuiti presso farmacie, erboristerie, biblioteche, il creare rete con professionisti di riferimento nell’ambito della promozione della salute femminile e della gravidanza.
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Si ricorda che il decreto Bersani (2006) ha consentito la pubblicizzazione dei propri servizi, pertanto l’ostetrica può servirsi del web e dei social per promuovere la propria attività, purché effettuata con trasparenza e veridicità nella comunicazione affinché sia garantita la libertà di scelta dell’utente.
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A tal proposito la FNOPO ha elaborato un Vademecum operativo sull’informazione sanitaria (circolare 58/2020).
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STUDIO OSTETRICO/AMBULATORIO
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Lo studio ostetrico è l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.
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Il concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa.
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In linea di principio lo studio ostetrico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l'elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il/la professionista, il quale è in possesso dell'abilitazione a svolgere la professione di ostetrica.
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Viceversa, , l'ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.
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Proprio in virtù del concetto di cui sopra, per molti anni agli studi non è stato imposto alcun obbligo autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
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Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell'autorizzazione per gli studi professionisti sanitari ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
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La definizione dei requisiti e degli standard per distinguere gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli non soggetti è stata attribuita alla competenza delle Regioni. Ogni regione ha emanato una propria linea di indirizzo, per la regione marche potete far riferimento alle norme esposte sul sito Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie – Regione Marche.
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