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Obbligo Vaccinale

Aggiornamento 20 dic. 2021

Adempimenti FNOPO e OPO ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

 

Dal 15 dicembre è cambiata la prassi di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, non più in capo al medico competente delle aziende sanitarie e regioni, ma agli Ordini attraverso la FNOPO-Federazione Nazionale Ordine Ostetriche, quale Albo Unico Nazionale e responsabile del trattamento dei dati, in quanto solo la FNOPO può utilizzare la Piattaforma nazionale digital green certificate, e verificare che le iscritte/i hanno il certificato verde, che attesta l’avvenuta vaccinazione.

L’OPO ha il dovere di controllare, attraverso il database della FNOPO, la posizione delle proprie iscritte/i. 

Qualora dalla verifica risultano professioniste/i senza digital green certificate, l’OPO invia comunicazione all’Iscritta/o, segnalato dalla FNOPO, con la quale invita a produrre, nel termine di 5 giorni, la documentazione comprovante:

  • effettuazione della vaccinazione;

  • ovvero l’omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti – Covid – 19 che dovranno essere acquisite agli atti degli OPO;

  • ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, in mancanza della quale l’Ordine procederà comunque alla sospensione;

  • ovvero l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo (comma 3 del suddetto articolo 4).

Il sanitario, se dipendente, dovrà inoltre fornire i dati del proprio datore di lavoro.

Decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, l’Ordine deve:

  • adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e procedere alla immediata annotazione della sospensione sull’Albo; 

  • darne comunicazione immediata alla FNOPO (l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla Federazione rileva ai fini dello scioglimento dei Consigli direttivi, così come previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. C.P.S. 233/1946);

  • darne comunicazione al datore di lavoro.

L’inadempimento determina l’immediata sospensione dal lavoro senza retribuzione.

La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all’Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti:

  • del completamento del ciclo vaccinale primario;

  • per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo.

La sospensione ha efficacia comunque non oltre il termine di sei mesi (15 giugno 2022) a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Nel caso in cui l’interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale. 

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. 

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Per le/i professioniste/i che, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

Gli stessi professionisti che svolgono attività libero-professionale, adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. 

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Documenti utili

D.L. 172 26 NOVEMBRE 2021

CIRCOLARE N. 63-2021 FNOPO

COMUNICAZIONE ASUR MARCHE PROT. 0042995/06.12.2021

COMUNICAZIONE ASUR MARCHE PROT. 0043044/07.12.2021

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