Normativa Professione
L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
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ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
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alla preparazione psicoprofilattica al parto;
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alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
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alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
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ai programmi di assistenza materna e neonatale.
L’abilitazione, ottenuta dal superamento dell’Esame di Stato a termine del percorso universitario, legittima l’ostetrica/o ad esercitare la propria professione in ambito ostetrico, ginecologico e neonatale. Le attività riconosciute all’ostetrica sono quelle acquisite nel percorso formativo teorico e pratico (laurea in Ostetricia) e che, a loro volta, rispecchiano le competenze previste nel profilo professionale (DM740/94) e nel codice deontologico dell’ostetrica/o.
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Una volta conseguita la laurea “abilitante”, l’ostetrica/o ha l’obbligo di iscriversi all'Ordine della Professione di Ostetrica di competenza (dove risiede o dove esercita); la mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione.
L’iscritto/a è obbligato all’osservanza del Codice deontologico il quale non detta soltanto le norme inerenti i doveri professionali nei confronti della persona assistita, dei colleghi e delle istituzioni, ma definisce e rafforza le competenze dell’ostetrica/o nell’ambito della tutela della salute sessuale-riproduttiva della persona, rispetto agli eventi naturali e fisiologici del ciclo della vita in una visione olistica: nascita, infanzia, adolescenza, gravidanza, parto, puerperio, periodo della fecondità, menopausa e climaterio.
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Parlare di salute olistica significa per l’ostetrica/o considerare la persona nella sua globalità, dove le componenti mente-corpo-cultura interagiscono tra loro intimamente. Con l’entrata in vigore della legge n. 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” l’ostetricia ha perso la denominazione di professione sanitaria ausiliaria per divenire professione sanitaria.
In questa Legge si riconoscono i tre diritti fondamentali di una professione intellettuale:
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l’autonomia decisionale
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l’indipendenza culturale e operativa
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la responsabilità professionale
Ciò significa che di fronte alla domanda di salute inerente le manifestazioni naturali del ciclo della vita, l’ostetrica/o agisce in completa autonomia assumendosi la responsabilità dell’intervento assistenziale, mentre di fronte a situazioni potenzialmente patologiche deve chiedere il contributo del medico ed in sua assenza essere in grado di prestare le misure sanitarie indispensabili per salvaguardare la vita della persona.
ELENCO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA PROFESSIONE OSTETRICA
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D.M. 14-09-1994, n. 740 | Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.
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Legge 26-02-1999, n. 42 | Disposizioni in materia di professioni sanitarie
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Legge 10-08-2000, n. 251 | Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
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Legge 43 del 2006 | Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. TAG: obbligatorietà di iscrizione all'albo
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Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 | Linee di indirizzo per il percorso nascita | Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”.
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LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
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Decreto 16 settembre 2016 (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014) concernente le modalità di trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016 esteso anche alle Ostetriche che emettono fattura l'obbligo di comunicare le spese sanitarie fatte dalle assistite.
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Legge 08 marzo 2017 , n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (G.U. Serie Generale , n. 64 del 17 marzo 2017)
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Art. 1 co. 525 e co. 536 della Legge di Bilancio 2019 in materia di pubblicità sanitaria e precedenti norme.
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Deliberazione n. 153 4 febbraio 2020 - Regione Marche: PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2020/2022. IL CITTADINO, L’INTEGRAZIONE, L’ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ
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LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (20G00131)
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NORMATIVA REGIONE MARCHE PER I DIRITTI DELLA DONNA/COPPIA E NEONATO
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LEGGE Regione Marche 27 luglio 1998 n. 22 "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato".
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Deliberazione della G.R. n. 2440 MA/SAN del 4/10/1999. Criteri e modalità attuative per il parto extra ospedaliero in applicazione dell'art. 6 della LR 22 luglio 1998, n. 22 e determinazione della relativa tariffa.
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LEGGE Regione Marche 5 febbraio 2008, n. 2. "Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 22: "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato".
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Aggiornato al 13/12/2022
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